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ORDINANZA N. 2778

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 464

LOCALITĄ via Balla

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 11/07/2003

GI/VARIE03/balla

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione del Consiglio della 2^ Circoscrizione Santa Rita -Mirafiori Nord n. mecc. 2002 8129/85 del 28 ottobre 2002, recante l'oggetto: "Modifiche di carattere viabile nel Borgo residenziale denominato "Città Giardino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Balla

l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato SUD della via, per un tratto di m 40.00 circa a cavallo dell'ideale protendimento della mezzeria dell'interno 96 di via Guido Reni;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la demarcazione di coloro giallo e nero sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede, come indicato al comma 3 dell'art. 152 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)