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ORDINANZA N. 2750

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 463

LOCALITĄ Piazza Sofia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 10.07.2003

LB/VARIE03/sofia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 6^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Sofia

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata perimetrale EST nel tratto compreso tra via Bologna ed il protendimento ideale del f.f. NORD di via Botticelli, con sosta consentita con disposizione "a spina" sulla banchina nel tratto compreso tra corso Taranto e via Botticelli;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata perimetrale EST a partire da fronte n.c. 28 e procedendo verso SUD per un tratto di m 17.00 circa;
  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata perimetrale EST e precisamente a m 43.00 circa e a m 68.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Botticelli;
  4. l'istituzione della sosta sulla banchina NORD/OVEST della piazza situata tra via Botticelli e strada Settimo, con disposizione "a pettine" sul lato EST e nel settore centrale e con disposizione "in fila" sul lato OVEST e sul lato NORD, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
  5. la revoca:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)