ORDINANZA N. 2700 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 455 |
LOCALITĄ piazza Emanuele Filiberto |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
|
del 8/07/2003 |
GI/VARIE03/Emanuele |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n.49/46 prot. 74 del 10 gennaio 1978, con la quale tra l'altro, veniva istituito in via delle Orfane, il senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD e con successiva ordinanza n. 34 prot. 216 del 25 gennaio 1983 veniva parzialmente revocato, nel tratto compreso tra piazza Emanuele Filiberto e corso Regina Margherita;
Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 1^ Centro - Crocetta;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in piazza Emanuele Filiberto
B) in via delle Orfane
1)l'istituzione del diritto di precedenza dei veicoli all'intersezione con via C.I.Giulio;
2)la revoca del senso unico di circolazione veicolare, da NORD verso SUD, nel tratto compreso tra la carreggiata NORD di piazza Emanuele Filiberto e via Giulio comprese, istituito con ordinanza n. 49/46 del 10 gennaio 1978, e la conferma del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD da via Giulio e via Garibaldi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
|
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |