Prot. N. 13623
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Ordinanza
n. 2662
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CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
Vicedirezione Commercio
IL VICEDIRETTORE
Premesso
che:
- con nota in data 2/07/2003,
protocollata al n. D06ATP13370 del 2/07/2003, li Dr. Giovanni Maria PAVIERA,
Amministratore Delegato della Società LINGOTTO S.p.a., quale dante
causa, e il Dr. Franco GARDELLA, Presidente della Società 8 GALLERY
S.a.s., quale avente causa, subentrata nella titolarità del complesso
aziendale commerciale denominato "8 Gallery", che svolge attività nell'omonima
Galleria Commerciale sita in Torino, via Nizza 262, nell'ambito del Centro
Polifunzionale Lingotto, segnalando una serie di manifestazioni che si svolgeranno
presso la suddetta Galleria Commerciale, e richiamando fra l'altro le deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 152 e 153 del 26/07/2000 e n. 82 del 27/03/2001,
hanno richiesto l'apertura straordinaria degli esercizi commerciali facenti
parte del Complesso "8 Gallery" in occasione delle manifestazioni in programma
nelle seguenti festività:
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Domenica 6 luglio 2003
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Inizio
vendita promozionale di fine stagione.
Degustazione di prodotti tipici dei Comuni Piemontesi.
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-
Domenica 13 luglio 2003
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Mostra
mercato artigianato e antichi mestieri con partecipazione di Comuni della
Regione Piemonte.
Inizio periodo "saldi".
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- con provvedimento n.
2629 del 3 luglio 2003 (n. prot. 13523) la richiesta succitata è stata
accolta per le motivazioni ivi riportate, ma, per mero errore materiale, nel
dispositivo sono state indicate date diverse da quelle richieste per la deroga
all'obbligo di chiusura festiva;
- si deve pertanto procedere
alla correzione del suddetto errore materiale sostituendo il testo del dispositivo
del provvedimento n. 2629 del 3 luglio 2003
Tutto ciò premesso,
e richiamata la disciplina di legge e comunale in materia di commercio e orari
delle attività commerciali e precisamente:
- l'art. 11 comma 5 del
D.L.vo 31 marzo 1998, n.114, il comma 1 dell'art. 12 del medesimo Decreto,
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva
dal 31 maggio 1999, l'ordinanza n. 3537 del 12 novembre 2002, n. prot. D06ATP39412,
la Delibera della Giunta Regionale n. 42-29532 del 1/3/2000 ed in particolare
il capitolo 4 punto 2 lett.b5;
- Visto inoltre l'art.
107 del D.L.vo 15 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
DISPONE
Il dispositivo del provvedimento
n. 2629 del 3 luglio 2003 (n. prot. 13523) è sostituito come segue:
"per le giornate di domenica
6 lucilio e
di domenica 13 lucilio 2003
è consentita la deroga straordinaria all'obbligo di chiusura festiva,
in occasione delle Manifestazioni citate in premessa1 degli esercizi commerciali
facenti parte del Complesso "8 Gallery".
IL VICEDIRETTORE
AWERSO IL PRESENTE PROWEDIMENTO
E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ENTRO
SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLlCAZIONE