ORDINANZA N. 2575

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1633 T

LOCALITĄ: C.so Castelfidardo ecc..

del 27 6 2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

Am22/morabito/2003/passante/castel

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Settore Infrastrutture, relativa ai lavori per la realizzazione del passante ferroviario;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

sino a cessate esigenze a far tempo dalla data del presente provvedimento

1) nell'ingresso situato nella carreggiata laterale Sud di C.so Vittorio Emanuele II tra C.so Castelfidardo e il penitenziario

2) nella carreggiata Est dell'area destinata a Stazione Terminal Bus, a partire da m 60 dall'ingresso situato in prossimità di c.so Stati Uniti

3) nell'area destinata a Stazione Terminal Bus delle linee extraurbane delimitata: a Sud di C.so Vittorio Emanuele II, ad Ovest dal parcheggio pubblico di C.so Castelfidardo e ad Est dal penitenziario

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare permanente, fatta eccezione per i bus delle linee extraurbane, per le auto pubbliche da piazza (taxi) e per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica che attendono ad un pubblico servizio;
  2. l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per i bus delle linee extraurbane, per le auto pubbliche da piazza (taxi) e per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica che attendono ad un pubblico servizio;
  3. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in senso antiorario sul perimetro esterno ai stalli di parcheggio;
  4. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in senso antiorario sul perimetro esterno del fabbricato biglietteria;
  5. l'istituzione del limite massimo di velocità di Km/h 30;
  6. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata Est, tratto: dall'ingresso di C.so Stati Uniti all'uscita di C.so Vittorio Emanuele II;
  7. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, localizzati due sulle carreggiata Est ed Ovest a m 20 antecedentemente gli attraversamenti pedonali e i rimanenti quattro intermedi agli attraversamenti pedonali sulla rotatoria della biglietteria, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

4) nel parcheggio pubblico situato ad Ovest di C.so Castelfidardo e ad Est dell'area destinata alla Strazione Terminal Bus

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Sud verso Nord a partire da m 30 da C.so Stati Uniti;
  2. l'istituzione della sosta sul lato Est con disposizione "a spina";
  3. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato Est in corrispondenza del passaggio pedonale che porta alla biglietteria, per n. 2 posti auto con disposizione " a spina";

5) in C.so Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord

6) la sospensione dei provvedimenti finora assunti per la disciplina della circolazione statica e dinamica, in contrasto con la presente ordinanza;

con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà comunque essere effettuata a discrezione del Direttore dei Lavori del Civico Ufficio Tecnico - osservando le seguenti modalità:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VIABILITĄ E TRAFFICO

arch. Alessandro FARAGGIANA