Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Settore Infrastrutture per conto della G.T.T. S.P.A.., relativa ai lavori di realizzazione della metropolitana e della linea 4;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a partire dal 3 luglio 2003,
a condizione che si dia effettivo inizio alle lavorazioni autorizzate e sino a cessate esigenze
C.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra C.so Re Umberto e via XX Settembre (carreggiata laterale Nord)
Divieto di fermata sul lato Nord;
Istituzione della riserva al transito dei mezzi pubblici, Taxi ed autorizzati sulla corsia Nord;
Istituzione del limite di 30 km/h;
C.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra C.so Re Umberto e via Sacchi (carreggiata laterale sud)
Divieto di fermata sul lato Sud;
Istituzione della riserva al transito dei mezzi pubblici, Taxi ed autorizzati sulla corsia Sud;
Istituzione del limite di 30 km/h;
C.so Vittorio Emanuele II, carreggiata centrale
Tratto compreso tra C.so Re Umberto e via Gioberti, divieto di transito ad eccezione dei mezzi di cantiere impiegati per la costruzione della Metropolitana;
Istituzione di una corsia di collegamento tra la carreggiata laterale Sud e la carreggiata centrale con senso unico in direzione da Sud verso Nord, in corrispondenza dell'intersezione con via Gioberti;
Istituzione di una corsia di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Nord con senso unico in direzione da Sud verso Nord, in corrispondenza dell'intersezione con via Melchiorre Gioia e obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (stop) nei confronti dei veicoli provenienti dalla carreggiata laterale Nord;
Tratto compreso tra via Gioberti e via San Secondo, istituzione della sosta a pagamento (Euro 1.00/h) con disposizione "in linea" sul lato sud della semicarreggiata sud, in corrispondenza della mezzeria tra le semicarreggiate Nord e Sud e sul lato Nord della semicarreggiata Nord;
Per i veicoli provenienti da Ovest, in corrispondenza dell'intersezione con via dell'Arsenale, obbligo di svolta a destra o di immettersi sulla carreggiata laterale Sud e obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (stop);
Tratto compreso tra via San Secondo e via Sacchi, divieto di transito ad eccezione dei mezzi di cantiere impiegati per la costruzione della Metropolitana;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, per conto della G.T.T. S.P.A.;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.