ORDINANZA N. 2465

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1545T

LOCALITÀ via Ferrari, ecc.

data 20/06/03

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 22283 III 2.8

DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/ferrari_mole

   

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2042/03

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Key-Stone srl, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori di carico e scarico di attrezzature necessarie all'allestimento di un evento con apertura straordinaria presso la Mole Antonelliana;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dalle ore 19.30 del 25/06/2003 alle ore 8.00 del 26/06/2003

dalle ore 23.30 del 26/06/2003 alle ore 8.00 del 27/06/2003

in via Ferrari, ambo i lati

in via Riberi

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)