ORDINANZA N. 2447 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 422 |
LOCALITĄ via Corradino |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 20/06/03 |
GI/VARIE03/Corradino |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 177/161 prot. 931 del 19 maggio 1978, con la quale veniva istituito lungo il lato SUD della carreggiata NORD e lungo il lato NORD della carreggiata SUD di via Corrado Corradino, il divieto di sosta permanente, nel tratto compreso tra piazza Bengasi e via Ventimiglia;
Vista l'ordinanza n. 482/129 prot. 4007 del 16.10.84, con la quale veniva istituito tra l'altro al comma 1., in via Corradino, il divieto di sosta permanente lungo ambo i lati della banchina rialzata centrale tra il f.f. EST di via Nizza e il f.f. OVEST di via Genova;
Vista la segnalazione della Circoscrizione IX Nizza Lingotto e di alcuni cittadini residenti in via Corradino;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Corradino
a)sul lato SUD della carreggiata NORD, a partire da m 8.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del f.m. OVEST di via Ventimiglia, per un tratto di m 15.00 circa procedendo verso OVEST;
2)la revoca dell'ordinanza n. 177 prot. 161 del 19 maggio 1978 e n. 482 prot.129 del 16.10.84, limitatamente al comma 1) meglio specificate in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |