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ORDINANZA N. 2447

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 422

LOCALITĄ via Corradino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 20/06/03

GI/VARIE03/Corradino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 177/161 prot. 931 del 19 maggio 1978, con la quale veniva istituito lungo il lato SUD della carreggiata NORD e lungo il lato NORD della carreggiata SUD di via Corrado Corradino, il divieto di sosta permanente, nel tratto compreso tra piazza Bengasi e via Ventimiglia;

Vista l'ordinanza n. 482/129 prot. 4007 del 16.10.84, con la quale veniva istituito tra l'altro al comma 1., in via Corradino, il divieto di sosta permanente lungo ambo i lati della banchina rialzata centrale tra il f.f. EST di via Nizza e il f.f. OVEST di via Genova;

Vista la segnalazione della Circoscrizione IX Nizza Lingotto e di alcuni cittadini residenti in via Corradino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Corradino

  1. l'istituzione del divieto di fermata:

a)sul lato SUD della carreggiata NORD, a partire da m 8.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del f.m. OVEST di via Ventimiglia, per un tratto di m 15.00 circa procedendo verso OVEST;

  1. sul lato SUD della carreggiata NORD, a partire da m 46.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.m. EST di via Nizza e procedendo verso OVEST sino a termine via;
  2. sul lato NORD della carreggiata SUD, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Genova, per un tratto di m 28.00 circa procedendo verso OVEST;

2)la revoca dell'ordinanza n. 177 prot. 161 del 19 maggio 1978 e n. 482 prot.129 del 16.10.84, limitatamente al comma 1) meglio specificate in premessa;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)