ORDINANZA N. 2375

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ - SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

Prot. n. 409

LOCALITĀVia Gottardo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 17/06/2003

LB/VARIE03/sempione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1240 prot. n. 231 del 23/04/2002 che disponeva l'interruzione del diritto di precedenza in via Gottardo a partire dal f.f. Ovest di via Mercadante e procedendo verso Ovest per un tratto di m 15.00 circa e cioè in corrispondenza della sede tranviaria;

Considerato che il provvedimento di cui sopra si era reso necessario per consentire la svolta con precedenza ai veicoli tranviari il cui percorso è stato attualmente modificato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1240 prot. n. 231 del 23/04/2002, meglio specificata in premessa;
  2. la conferma dell'ordinanza n. 514 del 31 marzo 1966 che istituiva il diritto di precedenza in via Gottardo nel tratto compreso tra via Bologna e corso Vercelli, nei confronti dei veicoli provenienti dalle trasversali, con interruzione all'incrocio con corso Giulio Cesare;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)