ORDINANZA N. 2268

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 396

LOCALITĄ via Passo Buole

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 10/06/2003

GI/VARIE03/passobuole

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1785 prot. 316 del 13.05.2003, con la quale in via Passo Buole veniva disposta la posa di dissuasori della velocità:

sulla semicarreggiata SUD

  1. a m 1.00 circa e a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Voli;
  2. a m 20.00 circa e a m 45.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Palma di Cesnola;

sulla semicarreggiata NORD

Considerato che nella fase di attuazione dell'ordinanza sono emerse difficoltà nel posizionamento dei rallentatori di velocità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Passo Buole

1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

sulla semicarreggiata SUD

  1. a m 1.00 circa e a m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Voli;
  2. a m 2.00 circa e a m 28.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Palma di Cesnola;

sulla semicarreggiata NORD

2)la revoca dell'ordinanza n. 1785 prot. 316 del 13.05.2003, meglio specificata in premessa;

  1. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dissuasori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)