ORDINANZA N. 2217

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1372 T

LOCALITÀ via della Consolata ecc....

Data 5.06.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 20216 III 2.8

SC/23/A/cotps/consolata

   

Prot. C.O.T.S.P. 1789/03

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Santuario della Consolata, Arcidiocesi di Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della Processione in occasione della festa della Beata Vergine Maria Consolata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 20/06/2003

in

sul seguente percorso:

  1. via della Consolata,
  2. piazza Savoia,
  3. via della Consolata,
  4. piazza Arbarello,
  5. corso Siccardi, carreggiata EST
  6. via Bertola,
  7. via San Francesco d'Assisi,
  8. piazza Palazzo di Città,
  9. via Milano,
  10. piazza della Repubblica, settore SUD/OVEST,
  11. piazza Emanuele Filiberto carreggiata Sud,
  12. via Giulio,
  13. via della Consolata

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)