ORDINANZA N.2212
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. int. n.1372 TLOCALITĄ PIAZZETTA CERIGNOLA
Del 6.06.2003CIRCOSCRIZIONE N. 6
Prot. 19569 del 27.05.03 III.2.8 vs12/costp.P8/cerignola
Oggetto: Prot. COSTP. 1626/03T
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.13.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell'Associazione "LA CICOGNA", nella persona del Presidente Ing. Giovanni Dimopoli, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione in onore di "Maria SS di Ripalta ", per un tot. di mq.15.00 per il palco;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 15 giugno 2003
dalle ore 9.00 alle ore 20.30
in:
A) piazzetta Cerignola
via Dora Baltea, tratto: via Montanaro - piazzetta Cerignola
via Foroni, tratto: via Candia - via Santhià
via Candia, tratto: piazzetta Cerignola - via Santhià
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del soggetto responsabile penalmente e civilmente, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presene ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA