DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 395
LOCALITĄ via Livorno, via Treviso
CIRCOSCRIZIONE N. 4
del 5/06/03
LB/VARIE03/livorno2
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati progettuali relativi alla riqualificazione urbana e sistemazione viabile della "Spina 3 - Z.U.T. 4.13" comprensorio C - Michelin;
Considerata l'imminente apertura di parte dell'area suddetta;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Livorno
tratto: via Treviso - strada di Gronda Nord (non ancora denominata)
nella carreggiata centrale:
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per:
i veicoli di trasporto pubblico;
i veicoli per il trasporto collettivo di persone (autobus turistici);
le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi), per il solo transito;
i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i veicoli di pertinenza delle Poste Italiane;
i veicoli dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale Torino (AMIAT), esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia;
nella carreggiata laterale OVEST:
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD;
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;
nella carreggiata laterale EST:
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD;
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;
B) nell'area d'intersezione via Treviso/via Livorno
la realizzazione di una rotatoria rialzata con funzione di rallentatore della velocità;
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nella rotatoria di cui al suddetto punto 1)
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario nella suddetta rotatoria;
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto ai veicoli che vi si immettono;
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della rotatoria;
C) in via Treviso
tratto: via Livorno - corso Umbria
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via nei confronti dei veicoli che vi si immettono;
nella carreggiata NORD:
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da EST verso OVEST,
l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD;
l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD, fatta eccezione per un tratto di m 35.00 circa ad OVEST di via Livorno ove è consentita la fermata esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, e con sosta consentita nell'apposita ansa, nel tratto compreso tra la strada interna situata a m 80 circa ad Est di corso Umbria ed il corso Umbria;
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare secondo il giusto senso di marcia nella carreggiata di collegamento con la rampa di uscita dal parcheggio interrato;
nella carreggiata SUD:
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST,
l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD;
l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD con sosta consentita nelle apposite anse;
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare secondo i giusti sensi di marcia nelle carreggiate di collegamento con le rampe di accesso/uscita dal parcheggio interrato;
D) nel sottopasso della strada di Gronda Nord (non ancora denominata)
tratto: via Livorno - strada interna situata a m 80 circa ad Est di corso Umbria
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
E) nell'area d'intersezione via Livorno/strada di Gronda
Nord (non ancora denominata)
la realizzazione di una rotatoria rialzata con funzione di rallentatore della velocità;
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nella rotatoria di cui al suddetto punto 1);
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario;
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto ai veicoli che vi si immettono;
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della rotatoria;
F) nell'area d'intersezione strada di Gronda Nord/strada interna situata a m 80 circa ad Est di corso Umbria
la realizzazione di una rotatoria rialzata con funzione di rallentatore della velocità;
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nella rotatoria di cui al suddetto punto 1);
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario;
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto ai veicoli che vi si immettono;
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della rotatoria;
G)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.