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ORDINANZA N. 2193

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 391

LOCALITĄ corso Moncalieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 5.06.2003

GI/VARIE03/moncalieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3773 prot. 759 del 30.10.2001, con la quale nell'area laterale OVEST di corso Moncalieri, in corrispondenza del n.c. 80 veniva istituito:

al punto 2) il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Corpo di Polizia Municipale, per n. 11 posti auto, situati rispettivamente:

- n. 4 posti a SUD e n. 4 posti a NORD del fabbricato contrassegnato con il n.c. 80, con disposizione " a pettine" nei rispettivi settori SUD e NORD;

- n. 3 posti auto sul lato OVEST del parcheggio, a NORD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80, con disposizione "a spina";

al punto 3) il divieto di sosta permanente:

- sul lato OVEST della carreggiata restrostante lo stabile contrassegnato con il n.c. 80 ed a cavallo dello stesso, per un tratto di m 36.00 circa;

- sul lato OVEST in corrispondenza del varco di entrata al parcheggio:

- in corrispondenza del f.f. NORD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali - Servizio di prossimità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Moncalieri

area laterale OVEST in corrispondenza del n.c. 80

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Corpo di Polizia Municipale, immediatamente a SUD dell'area riservata alla sosta delle biciclette, ciclomotori e motocicli istituita in corrispondenza del f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80, per n. 6 posti auto con disposizione "a pettine",
  2. l'istituzione della sosta sul lato OVEST della carreggiata restostante lo stabile di cui al punto 1) suddetto, a partire dal protendimento dal f.f. SUD dello stesso, e procedendo verso NORD per un tratto di m 26.00 circa con disposizione "in fila;
  3. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato OVEST della carreggiata retrostante lo stabile contrassegnato con il n.c. 80, a partire da m 7.00 circa a SUD dello stesso e, procedendo verso SUD per un tratto di m 5.00 circa;
  4. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della carreggiata restrostante lo stabile contrassegnato con il n.c. 80, lungo il lato del fabbricato stesso, per una lunghezza di m 21.00 circa;
  5. l'istituzione del divieto di fermata lungo il lato NORD del suddetto fabbricato, per un tratto di m 11.00 circa;
  6. l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato OVEST in corrispondenza del varco di entrata al parcheggio;
  7. la revoca del punto 2. e 3. dell'ordinanza n. 3773 prot. 759 del 30.10.2001, meglio specificate in premessa;
  8. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)