ORDINANZA N. 2180 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 389 |
LOCALITĄ via Gorini |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
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del 4.06.2003 |
GI/VARIE03/gorini |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3195 prot. 549 del 16.10.2002, con la quale veniva istituito sul lato EST della carreggiata estrema EST di via Gorini, il divieto di fermata, con la sosta consentita ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, per un tratto di circa 40.00:
a m 50.00 circa a NORD del n.c. 28;
a m 130.00 circa a NORD del n.c. 28;
e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana delle linee 74, 17 e 38;
Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Gorini
sulla semicarreggiata OVEST
sulla semicarreggiata EST
3)l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli, sul lato EST della via, nell'area situata a m 155 circa a SUD di strada del Portone, e procedendo verso SUD sino alla rotonda situata tra i nn.cc. 26 c e 28 a;
4)l'istituzione della sosta nel parcheggio di cui al punto 3), suddetto, con disposizione "a pettine" sui lati OVEST ed EST, nonché sul lato NORD per n. 5 posti auto, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
5)l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD, nell'area parcheggio di cui al punto 3) suddetto;
8)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |