ORDINANZA N. 2174

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 383

LOCALITĄ via Santorre di Santarosa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 4.06.2003

GI/VARIE03/santarosa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 550 prot. 109 del 20.02.2002, con la quale era stata istituita sul lato SUD di via Santarosa, un'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, a partire da m 5.00 circa ad EST del f.p.c. EST contrassegnato dal n.c. 6A e procedendo verso EST per un tratto di m 15.00 circa e, con successiva ordinanza n. 904 prot. 173 del 22.03.02 nell'area riservata era stato ridotto l'orario di vigenza del divieto dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali;

Vista la richiesta di alcuni operatori commerciali di via Santorre di Santarosa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Santorre di Santarosa

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, a partire dal f.p. carrabile OVEST contrassegnato dal n.c. 6 bis A e procedendo verso EST per n tratto di m 15.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 550 prot. 109 del 20.02.2002 e successiva ordinanza n 904 prot. 173 del 22.03.02, meglio specificate in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento, dalle ore 16.00 alle 19.30 in corrispondenza del tratto di cui l punto 1) suddetto con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 28.08.2000;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)