ORDINANZA N. 2061 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 1262 T |
LOCALITÀ p.zza Castello |
Data 27 5 2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 19176 III 2.8 |
SC/23/A/manifestazione/castello1 |
Prot. C.O.T.S.P. 1625/03 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del sig. Ferro Ciriaco, direttore Controllo Attività Sanitarie dell'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con una tendostruttura per una manifestazione a carattere istituzionale;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in piazza Castello, antistante il palazzo della Giunta Regionale
il giorno 30 e 31 maggio 2003 dalle ore 7.00 alle ore 24.00
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)