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ORDINANZA N. 2049

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 380

LOCALITA' piazza Paleocapa

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 27/05/2003

GI/VARIE03/paleocapa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che sul lato NORD di piazza Paleocapa, immediatamente ad EST di via Venti Settembre una porzione di suolo pubblico sarà destinato ad ospitare un dehor;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Paleocapa

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della piazza, a m 15.00 circa ad EST del f.f. EST di via XX Settembre, per un posto auto con disposizione "a pettine" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. la revoca del divieto di sosta con sosta consentita dalle ore 9.00 alle ore 16.00, e la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato NORD della piazza, immediatamente ad EST di via XX Settembre, istituito con l'ordinanza n. 1567 prot. 123 del 13.08.97;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 2) suddetto;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)