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ORDINANZA N. 2041

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 372

LOCALITĄ via Veglia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 27/05/2003

GI/VARIE03/veglia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Caserma "Angelo Pugnani";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Veglia

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 6.00, sul lato SUD della via, a partire dal n.c. 33 e procedendo verso EST, per un tratto di m 150 circa;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente sulla banchina alberata, sul lato SUD, a partire dal n.c. 33 e procedendo verso EST sino a via Guido Reni, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 2,5;
  3. la conferma del terzo punto dell'ordinanza n. 185 prot. n. 1066 del 20.06.1980, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita sulla banchina lungo ambo i lati della via, nel tratto compreso tra le via Lesna e via Guido Reni, con la precisazione che detta sosta dovrà avvenire con disposizione "a pettine";
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)