ORDINANZA N. 2038 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 369 |
LOCALITA' via Daneo, via Voli |
CIRCOSCRIZIONE N. 09 |
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del 27/05/2003 |
GI/VARIE03/daneo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 36/33 del 26.01.1988, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sulla banchina rialzata laterale delle vie Daneo e Voli frontestante la Chiesa San Marco, situata all'incrocio di dette vie con sosta consentita fuori dalla sede del marciapiede esclusivamente ai veicoli adibiti ai servizi religiosi;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale -Servizi Territoriali IX NIZZA - Lingotto. Comparto Viabilità;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |