ORDINANZA N. 2038

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 369

LOCALITA' via Daneo, via Voli

CIRCOSCRIZIONE N. 09

del 27/05/2003

GI/VARIE03/daneo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 36/33 del 26.01.1988, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sulla banchina rialzata laterale delle vie Daneo e Voli frontestante la Chiesa San Marco, situata all'incrocio di dette vie con sosta consentita fuori dalla sede del marciapiede esclusivamente ai veicoli adibiti ai servizi religiosi;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale -Servizi Territoriali IX NIZZA - Lingotto. Comparto Viabilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)