ORDINANZA N. 2034 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 365 |
LOCALITA' corso Regina Margherita |
CIRCOSCRIZIONE N. 01 |
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del 27/05/2003 |
GI/VARIE03/regina |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3358 prot. 565 del 27.10.2000, con la quale veniva istituito, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita, al punto 3 sub c) e d) il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un posto auto, con disposizione "in fila":
immediatamente ad EST del n.c. 125,
immediatamente ad EST del n.c. 123;
Vista la segnalazione del signor Sindaco;
Ritenuta la necessità, per motivi di sicurezza, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Regina Margherita, carreggiata laterale SUDnel tratto: via delle Orfane - piazza della Repubblica
1) la posa di paletti del tipo "Città di Torino" alternati a transenne, aventi la funzione di dissuasori di sosta, con un interasse di m 1.20 circa, rispettivamente:
3) la revoca contestuale della sosta a pagamento, nel tratto via della Orfane e piazza della Repubblica, sul lato SUD e sulla banchina NORD,
3) la revoca del punto 3) sub c) e d) dell'ordinanza n. 3358 prot. 565 del 27.10.2000, meglio specificata in premessa;
4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dissuasori e delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |