CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 362 h[DC2] |
LOCALITÀ: c.so G. Agnelli, 90 |
Del 26/05/2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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AP/disabile/ad personam/rettifica/G. Agnelli 90 |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato
("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione
per disabili n. 6682 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere
un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita
in Torino, in c.so G. Agnelli 90; ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto
D.P.R. 495/92;
Vista l'ordinanza n. 1991 del
23/05/2003 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila, riservata esclusivamente
al veicolo munito di speciale contrassegno n. 6666, per un posto auto, sul lato
OVEST della carreggiata OVEST del corso, nei pressi del n.c. 90
in c.so G. Agnelli
§ la rettifica parziale dell'ordinanza n. 1991 del 23/05/2003, meglio specificata in premessa, sostituendo alle parole "contrassegno n. 6666", le parole "contrassegno n. 6682"
§
la pubblicità del presente provvedimento mediante la
rimozione e la cancellatura della segnaletica;
§
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992 nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.