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ORDINANZA N. 1934

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 341

LOCALITĄ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 21/05/2003

LB/VARIE03/repubblica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2402, prot. n. 402 del 26.7.2002 che disponeva, tra l'altro, al punto 2) la posa di n. 8 dissuasori di sosta tipo "piramidi" con funzione di dissuadere la sosta dei veicoli, a protezione dell'uscita mercato coperto e tettoia, sul lato SUD della carreggiata perimetrale Nord/Est del settore di cui: n. 2 ad Ovest e n. 2 ad Est dell'attraversamento pedonale che collega la banchina rialzata Est della piazza con il settore Nord, e n. 2 ad Ovest e n. 2 ad Est dell'attraversamento pedonale che collega il mercato con il marciapiede Nord a circa m 30.00 ad Ovest del n.c. 16;

Accertato che i dissuasori di cui sopra vengono sovente rimossi ed i veicoli sostano in modo irregolare creando pericolo e intralcio per la circolazione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

Settore NORD/EST

  1. la posa in opera di n. 2 dissuasori in calcestruzzo del tipo "new jersey", a protezione dell'uscita del mercato coperto, sul lato SUD della perimetrale NORD/EST del settore, da collocare ad OVEST e ad EST dell'attraversamento pedonale che collega il mercato con il marciapiede NORD a circa m 30.00 ad OVEST del n.c. 16, a m 1.00 circa dal filo fabbricato;
  2. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 2402, prot. n. 402 del 26.7.2002, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)