ORDINANZA N.1843

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

 

Prot. N.

326 h

Del :

15.5.2003

LOCALITĀ DI REVOCA :

Via Berruti e Ferrero

 

LOCALITĀ DI ISTITUZIONE:

Via Berruti e Ferrero

 

CIRCOSCRIZIONE N.

9

 

AP/revoca e istituzione/disabile/ad personam/Berruti e Ferrero

 

OGGETTO :

Richiesta di spostamento parcheggio riservato ( "ad personam" ) ad uso disabile.

 

IL DIRIGENTE

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1963 del 26/06/2000 che ha istituito in Via Berruti e Ferrero il divieto di sosta permanente con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2608, sul lato SUD della Via , per un posto in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 8;

Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra , ci segnala il trasferimento di abitazione da Via Berruti e Ferrero 8 a Via Berruti e Ferrero 10 ;

Ritenuta l'opportunità di traslare il posto auto riservato "ad personam" di cui sopra , verificato che ciò non pregiudica l'agevole utilizzo del medesimo ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue ordinanza N.

 

ORDINA

 

In Via Berruti e Ferrero

la revoca dell'ordinanza n. 1963 del 26/06/2000, meglio specificata in premessa;

In Via Berruti e Ferrero

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2608, sul lato SUD della Via , per un posto nei pressi del n.c. 10;

la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

 

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĀE TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)

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