ORDINANZA N.1843 |
CITTĀ DI TORINO |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ |
SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO |
Prot. N. |
326 h |
Del : |
15.5.2003 |
LOCALITĀ DI REVOCA : |
Via Berruti e Ferrero |
LOCALITĀ DI ISTITUZIONE: |
Via Berruti e Ferrero |
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CIRCOSCRIZIONE N. |
9 |
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AP/revoca e istituzione/disabile/ad personam/Berruti e Ferrero |
OGGETTO : |
Richiesta di spostamento parcheggio riservato ( "ad personam" ) ad uso disabile. |
IL DIRIGENTE |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; |
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; |
Vista l'ordinanza n. 1963 del 26/06/2000 che ha istituito in Via Berruti e Ferrero il divieto di sosta permanente con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2608, sul lato SUD della Via , per un posto in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 8; |
Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra , ci segnala il trasferimento di abitazione da Via Berruti e Ferrero 8 a Via Berruti e Ferrero 10 ; |
Ritenuta l'opportunità di traslare il posto auto riservato "ad personam" di cui sopra , verificato che ciò non pregiudica l'agevole utilizzo del medesimo ; |
segue ordinanza N.
ORDINA |
In Via Berruti e Ferrero la revoca dell'ordinanza n. 1963 del 26/06/2000, meglio specificata in premessa; |
In Via Berruti e Ferrero l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2608, sul lato SUD della Via , per un posto nei pressi del n.c. 10; |
la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto; |
AVVERTE |
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; |
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi; |
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; |
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992 |
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĀE TRAFFICO |
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |
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