ORDINANZA N. 1813 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 325 |
LOCALITĄ via Santa Chiara |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 14/05/03 |
GI/VARIE03/chiara |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che in via Santa Chiara 2 è ubicato un asilo nido e che occorre prevenire accidentali pericoli, in assenza di marciapede;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Santa Chiara
1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via Sant'Agostino e via Bellezia;
2) la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, immediatamente ad OVEST del n.c. 14;
3) la posa in opera di una serie di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 12.00 circa ad EST del f.f. EST di via Sant'Agostino, procedendo verso EST;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |