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ORDINANZA N. 1812

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 324

LOCALITĄ via Magenta

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 14/05/03

GI/VARIE03/magenta

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza prot. n. 2719/861 del 13.12.71, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente lungo il lato NORD/EST di via Magenta per un tratto di m 15 a cavallo del civico n. 12 (ingresso principale della Regione Piemonte)

Vista la richiesta di amministratori di uffici pubblici per l'assegnazione di un'area per il carico e scarico merci;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Magenta

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, tra i nn.cc. 12F e 12, per un tratto di m 7.00 circa con disposizione "in fila";
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato NORD a partire da via Massena e procedendo verso OVEST per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila" con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 2719/861 del 13.12.71, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)