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ORDINANZA N. 1788

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 319

LOCALITĄ via Assarotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

(Riserva di sosta ad uso disabili)

del 13.05.2003

GI/disabili03/assarotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n.2913 prot. 480 del 24.09.2002, con la quale sul lato OVEST di via Assarotti, veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, a SUD del n.c. 12, per n. 1 posto auto con disposizione "in fila";

Vista la richiesta dell'Istituto Professionale Statale Franco Balbis, con la quale sono evidenziate le difficoltà per alcuni studenti disabili di accedere alla Scuola, a causa dei veicoli in sosta e la necessità di reperire uno spazio appositamente destinato ;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in via Assarotti

1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 10.00 e dalle ore 12 alle ore 14.00 dei giorni feriali, con sosta "in fila" riservata ai veicoli adibiti al trasporto disabili e muniti del "simbolo di accessibilità" sul lato OVEST della via, a SUD del n.c. 12, per un tratto di m 6.00 circa;

  1. l'istituzione della sosta a pagamento in corrispondenza del tratto di cui al punto 1) suddetto al di fuori degli orari sopra specificati, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2913 prot. 480 del 24.09.2002, meglio specificata in premessa;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)