ORDINANZA N. 1786
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 317 |
LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, corso Sclopis |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 13.05.2003 |
GI/VARIE03/3^ FASE |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003, è istituita la 3^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante" in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: via Petrarca, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - corso Sclopis; corso Sclopis; corso Galileo Galilei; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata EST esclusa, nel tratto: corso Dante - corso Dogliotti, escluso; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata centrale EST compresa, nel tratto: da corso Dante - via Petrarca;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Sclopis
1)l'istituzione della sosta a pagamento, fatta eccezione per i tratti di cui ai successivi punti 2) e 3) con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003, nei tratti sottoelencati:
sul lato OVEST
sul lato EST
a) nel tratto compreso tra via Marenco e, procedendo verso SUD sino a m 50.00 circa a NORD dalla proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, con disposizione "a spina";
b) a partire da m 34 circa a NORD del sottovia di viale Marinai d'Italia e procedendo verso NORD per un tratto di m 11.00 circa, con disposizione "in fila";
sulla banchina EST,:
2) la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, muniti di specifico contrassegno, per n. 3 posti auto, nei tratti sotto elencati:
n. 2, sulla banchina EST, a m 19.00 circa a NORD dall'intersezione con la proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, con disposizione "a pettine" ;
n. 1, sul lato EST del corso, a m 18.00 circa a SUD del prolungamento ideale del f.f. EST di via Marenco con disposizione "a spina ";
istituiti con l'ordinanza n. 1566 prot. 27 del 28.04.2003;
6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)