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ORDINANZA N. 1786

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 317

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, corso Sclopis

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 13.05.2003

GI/VARIE03/3^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003, è istituita la 3^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante" in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: via Petrarca, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - corso Sclopis; corso Sclopis; corso Galileo Galilei; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata EST esclusa, nel tratto: corso Dante - corso Dogliotti, escluso; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata centrale EST compresa, nel tratto: da corso Dante - via Petrarca;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Sclopis

1)l'istituzione della sosta a pagamento, fatta eccezione per i tratti di cui ai successivi punti 2) e 3) con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003, nei tratti sottoelencati:

sul lato OVEST

  1. nel tratto compreso tra via Marenco e via Monti, con disposizione "a spina" ad eccezione degli spazi in prossimità del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 6, ove saranno demarcati "in fila";
  2. a partire da m 35 circa dal f.f. SUD di via Tiepolo e procedendo verso SUD sino al f. passo carrabile NORD del n.c. 12;
  3. nel tratto compreso tra via Marenco e via Petrarca, per n. 2 posti auto;

sul lato EST

a) nel tratto compreso tra via Marenco e, procedendo verso SUD sino a m 50.00 circa a NORD dalla proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, con disposizione "a spina";

b) a partire da m 34 circa a NORD del sottovia di viale Marinai d'Italia e procedendo verso NORD per un tratto di m 11.00 circa, con disposizione "in fila";

sulla banchina EST,:

2) la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, muniti di specifico contrassegno, per n. 3 posti auto, nei tratti sotto elencati:

n. 2, sulla banchina EST, a m 19.00 circa a NORD dall'intersezione con la proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, con disposizione "a pettine" ;

n. 1, sul lato EST del corso, a m 18.00 circa a SUD del prolungamento ideale del f.f. EST di via Marenco con disposizione "a spina ";

istituiti con l'ordinanza n. 1566 prot. 27 del 28.04.2003;

  1. la conferma del divieto di fermata, sul lato SUD/OVEST del viale, partendo dal limite SUD/EST dell'ingresso contrassegnato con il n.c. 12 e procedendo verso SUD/EST sino all'intersezione con corso Dante, istituito con l'ordinanza n. 4113 prot. 721 del 22.12.2000;
  2. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 2560 prot. 546 del 24.11.98 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sulla banchina EST e del punto 2) della stessa ordinanza, con la quale veniva istituita la sosta sul lato EST, a partire da m 40 dall'intersezione con la proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, procedendo verso NORD per un tratto di m 60 fino all'intersezione con via Tiepolo;
  3. la revoca della disposizione della sosta "a pettine" sul lato EST del corso, nel tratto compreso tra via Marenco e, precedendo verso SUD sino a m 50.00 circa a NORD dalla proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, istituita con l'ordinanza n. 1558 prot. 266 del 28.04.2003 punto 1);

6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)