ORDINANZA N.1709

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr.1058T

LOCALITÀ Varie

Data7.5.03

CIRCOSCRIZIONE N. tutte

prot. n. 16396 III 2.8

AS/lv21/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/contrassegnoelezioni

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Servizio Centrale Affari Generali - Vice Direzione Acquisti, volta ad ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta nella "ZTL Centrale" e nelle Aree Pedonali e l'esenzione della corresponsione della tariffa di sosta nei parcheggi a raso gestiti dal GTT (ex ATM), per i veicoli adibiti ai servizi referendari in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 15 e 16 giugno 2003;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 16 maggio 2003 al 21 giugno 2003

  1. l'istituzione di un nuovo contrassegno "Permesso di Transito e Sosta in zona ZTL Centrale ed Aree Pedonali per le consultazioni referendarie del 15 e 16 giugno 2003, che verrà rilasciato ai veicoli in servizio per l'espletamento di funzioni connesse alle operazioni referendarie;

tale contrassegno rilasciato a cura del Servizio Centrale Affari Generali - Vice Direzione Acquisti, recherà l'indicazione "Città di Torino - Servizio elettorale 2003" di colore rosso e consentirà al possessore di transitare nella ZTL Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico, comprese le Aree Pedonali, limitando in tal caso la velocità a 20 km/h e di sostare sul sedime stradale cittadino anche in ZTL Centrale od in deroga ad altre limitazioni sindacali della sosta senza limiti di tempo con la sola esclusione:

  1. che i veicoli muniti di contrassegno di cui al punto 1) suddetto, possano sostare senza corrispondere il pagamento della tariffa di sosta nei soli parcheggi a raso gestiti dal GTT (ex ATM) in quanto adibiti ad un servizio di pubblica utilità, nei pressi degli edifici scolastici, sedi delle operazioni elettorali, ed entro un raggio di m 200 dagli stessi;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)