ORDINANZA N.1709 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr.1058T |
LOCALITÀ Varie |
Data7.5.03 |
CIRCOSCRIZIONE N. tutte |
prot. n. 16396 III 2.8 |
AS/lv21/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/contrassegnoelezioni |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Servizio Centrale Affari Generali - Vice Direzione Acquisti, volta ad ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta nella "ZTL Centrale" e nelle Aree Pedonali e l'esenzione della corresponsione della tariffa di sosta nei parcheggi a raso gestiti dal GTT (ex ATM), per i veicoli adibiti ai servizi referendari in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 15 e 16 giugno 2003;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dal 16 maggio 2003 al 21 giugno 2003
tale contrassegno rilasciato a cura del Servizio Centrale Affari Generali - Vice Direzione Acquisti, recherà l'indicazione "Città di Torino - Servizio elettorale 2003" di colore rosso e consentirà al possessore di transitare nella ZTL Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico, comprese le Aree Pedonali, limitando in tal caso la velocità a 20 km/h e di sostare sul sedime stradale cittadino anche in ZTL Centrale od in deroga ad altre limitazioni sindacali della sosta senza limiti di tempo con la sola esclusione:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)