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ORDINANZA N. 1698

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 302

LOCALITĄ via Pinelli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 7.05.2003

LB/VARIE03/pinelli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2605, prot. n. 474 del 4.10.1999 con la quale al punto 1) sub A) veniva istituito il divieto di sosta permanente e di fermata, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli in dotazione della Polizia di Stato ed ai veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi d'istituto della Polizia di Stato, purchè riconoscibili da apposito contrassegno su ambo i lati di via Pinelli per un tratto di m 30.00 a partire dal f.f. est di via Bonzanigo e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta della Questura di Torino, Commissariato di P.S. San Donato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pinelli

-la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta", per motivi di sicurezza e ordine pubblico, ad integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di carreggiata in cui è vigente il provvedimento di cui all'ordinanza n. 2605, prot. n. 474 del 4.10.1999, meglio specificata in premessa;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)