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ORDINANZA N. 1694

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 298

LOCALITĄ via Oddino Morgari

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 7.05.2003

GI/VARIE03/morgari

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1576 del 7.06.1999, con la quale tra l'altro, alla lettera D) veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi per effettuare le operazioni di specie sul lato NORD, per un tratto di m 6.00 partendo dal f.f. OVEST di via Belfiore e procedendo verso OVEST;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 8 San Salvario - Cavoretto - Borgo Po;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Oddino Morgari

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi per effettuare le operazioni di specie sul lato NORD della via, partendo da m 12.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Belfiore, procedendo verso OVEST per un tratto di m 6.00 con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. la revoca della lettera D) dell'ordinanza n. 1576 del 7.06.1999, meglio specificata in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della via, partendo dal f.f. OVEST di via Belfiore e procedendo verso OVEST per un tratto di m 12.00 circa, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 300 prot. 56 dell'11.02.1999;
  4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)