ORDINANZA N.1678

 

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

 

 

Prot. N.

291 h

Del :

6.5.2003

LOCALITĀ DI REVOCA :

Via Della Basilica

 

LOCALITĀ DI ISTITUZIONE:

Via Pietro Egidi

 

CIRCOSCRIZIONE N.

1

 

AP/revoca e istituzione/disabile/ad personam / Pietro Egidi

 

 

OGGETTO :

Richiesta di spostamento parcheggio riservato ( "ad personam" ) ad uso disabile.

 

IL DIRIGENTE

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 672 del 22/03/1999 che ha istituito il divieto di sosta permanente, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4160 , sul lato SUD di Via Della Basilica , per un posto auto partendo dal filo marciapiede EST di Via Egidi e procedendo verso EST;

Considerato che l'area su cui è stato istituito il posto auto riservato al titolare del contrassegno su menzionato verrà interessato dalla realizzazione di un opera edilizia;

Ritenuto pertanto la necessità di provvedere al trasferimento del posto auto di cui sopra ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue ordinanza N.

 

ORDINA

 

In Via Della Basilica

la revoca dell'ordinanza n. 672 del 22/03/1999, meglio specificata in premessa;

In Via Pietro Egidi

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4160 per un posto auto, sul lato OVEST della Via ,a metri 6 circa a NORD del f.f. NORD di Via Della Basilica ;

la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

 

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĀE TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)

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