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ORDINANZA N. 1558

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 266

LOCALITĄ corso Sclopis

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 28.04.2003

GI/VARIE03/sclopis

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 560 prot. 546 del 24.11.98, con la quale tra l'altro al punto 1) veniva istituita la sosta sulla banchina EST di corso Sclopis con disposizione "a pettine" e al punto 2) sul lato EST del corso, a partire da m 40 dall'intersezione con la proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, procedendo verso NORD per un tratto di m60 fino all'intersezione con via Tiepolo;

Al fine di realizzare una migliore razionalizzazione della sosta in corso Sclopis;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Sclopis

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati:

sul lato OVEST

  1. nel tratto compreso tra via Marenco e via Monti, con disposizione "a spina" ad eccezione degli spazi in prossimità del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 6, ove saranno demarcati "in fila";
  2. a partire da m 35 circa dal f.f. SUD di via Tiepolo e procedendo verso SUD sino al f. passo carrabile NORD del n.c. 12;
  3. nel tratto compreso tra via Marenco e via Petrarca, per n. 2 posti auto;

sul lato EST

a) nel tratto compreso tra via Marenco e, procedendo verso SUD sino a m 50.00 circa a NORD dalla proiezione del sottovia di viale Marinai d'Italia, con disposizione "a pettine";

b) a partire da m 34 circa a NORD del sottovia di viale Marinai d'Italia e procedendo verso NORD per un tratto di m 11.00 circa, con disposizione "in fila";

2) l'istituzione della sosta, che sarà realizzata su due file parallele, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati

sulla banchina EST,:

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD, sulla banchina EST del corso, sulla corsia di manovra tra le due file destinate alla sosta di cui al punto 2) suddetto;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD, nel varco di uscita dall'area attrezzata di cui al punto 2) suddetto, esistente in prossimità dell'area di intersezione con il corso Dante;
  3. la revoca dei punti 1) e 2) dell'ordinanza n. 2560 prot. 546 del 24.11.98, meglio specificati in premessa;

6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)