ORDINANZA N. 1430

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 908 T

LOCALITÀ Via Passo Buole

data 16.04.03

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. 13937 III 2.9

sr/24//Ordinanze Varie/Cantieri Vari/Cantieri Privati Vari/passo buole Agenzia Torino 2006

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla Agenzia Torino 2006 - Direzione Tecnica Impianti per effettuare lavori inerenti i XX Giochi Olimpici Invernali 2006;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

nell'area compresa tra Via Passo Buole, Via Trofarello, limite EST della ferrovia e il fabricato del dopolavoro Italgas);

sino a cessate esigenze a far tempo dalla data del 22.04.2003

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente nell'area di parcheggio a partire da m. 45 ad OVEST di Via Trofarello;
  2. l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi di cantiere a partire da m 45 ad OVEST di Via Trofarello;
  3. L'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che si immettono sulla Via Passo Buole dal varco esistente a m 45 circa ad OVEST di Via Trofarello;

l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rilascio di eventuali autorizzazioni.

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)