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ORDINANZA N. 1427

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 261

LOCALITĄ via Monte di Pietà

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 16/04/2003

GI/VARIE03/montepietà

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1304 prot. 246 del 18.05.99, con la quale veniva istituita sul lato NORD di via Monte di Pietà, nel tratto: via Roma - via Viotti, escluse, una pista ciclabile unidirezionale da EST verso OVEST;

Considerato che la pista ciclabile non è utilizzata, in quanto sovente è occupata da veicoli in sosta irregolare ed è comunque troppo corta per migliorare la viabilità ciclabile;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Monte di Pietà

nel tratto: via Viotti - via Roma

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1304 prot. 246 del 18.05.99, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila" sul lato NORD della via , con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)