ORDINANZA N. 1388

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ - SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

Prot. n. 247

LOCALITĀvia Balangero

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 15/04/03

LB/VARIE03/balangero

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 662 n. 120 del 26.02.01 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato Ovest di via Balangero a Nord del n.c. 17, per un posto auto, con disposizione "in fila";

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione IV;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)