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ORDINANZA N. 1332

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 240

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Chiabrera

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 9/04/03

GI/VARIE03/3^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003, è istituita la 3^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante" in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: via Petrarca, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - corso Sclopis; corso Sclopis; corso Galileo Galilei; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata EST esclusa, nel tratto: corso Dante - corso Dogliotti, escluso; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata centrale EST compresa, nel tratto: da corso Dante - via Petrarca;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Chiabrera

1)l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila", fatta eccezione per i tratti di cui ai successivi punti 2) e 3) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003;

  1. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, nei tratti sotto elencati:
  2. sul lato OVEST, per un tratto di m 23.00 circa, a cavallo del n.c. 34, ossia n. 4 posti auto, istituite con l'ordinanza n. 2639 prot. 429 del 6.10.99;

  3. la conferma del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di saliti e discesa persone dirette all'ambulatorio medico, sul lato OVEST, a m 10.00 circa a NORD del n.c. 34, per n. 2 posti auto, istituito con l'ordinanza n. 2638 prot. 491 del 6.10.99;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 200 prot. n. 942 del 30.09.64, con la quale veniva istituito sul il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, lato EST della via per un tratto di m 15 a partire dal civico n. 35 con direzione SUD e, sul lato OVEST, per un tratto di m 28 di fronte all'ingresso carraio distinto con il predetto numero civico, con direzione NORD;
  5. la revoca dell'ordinanza n. 37 prot. 171 del 12.03.68, con la quale veniva istituito tra l'altro, il divieto di sosta permanente sul lato OVEST della via, per un tratto di m 53.50 a partire dal f.f. SUD della via Correggio e con direzione SUD;
  6. la revoca dell'ordinanza n. 861 del 16.10.89, con la quale veniva istituito il divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 18.00, con la sosta riservata muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese, sul lato OVEST in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 34 ;
  7. la revoca dell'ordinanza n. 437 n. 387 del 15.04.93, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sul lato EST della via, per un tratto di m 40 partendo dal f.f. nord di corso G. Galilei e procedendo verso NORD;
  8. la revoca dell'ordinanza n. 1663 n. 1519 dell'11.10.95, con la quale veniva istituito il divieto di sosta con sosta riservata alle ambulanze, sul lato OVEST della via per un tratto di m 6.00, immediatamente a NORD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 34;

8) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)