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ORDINANZA N. 1330

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 238

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Monti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 9/04/03

GI/VARIE03/3^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003, è istituita la 3^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante" in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: via Petrarca, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - corso Sclopis; corso Sclopis; corso Galileo Galilei; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata EST esclusa, nel tratto: corso Dante - corso Dogliotti, escluso; corso Massimo d'Azeglio, carreggiata centrale EST compresa, nel tratto: da corso Dante - via Petrarca;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Monti

  1. l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati, con disposizione "in fila", fatta eccezione per il tratto di cui al successivo punto 2), con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 1078 prot. 187 del 25.03.2003;
  2. la conferma dell'area riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, sul lato SUD, ad OVEST di via Tiepolo, per n. 1 posto auto con disposizione "in fila", istituita con l'ordinanza n. 1222 prot. 212 del 2.04.2003;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)