ORDINANZA N. 1224

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 214

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, corso Massimo d'Azeglio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 2/04/03

GI/VARIE03/2^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Massimo d'Azeglio

1)l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "a spina", fatta eccezione per i tratti di cui punti 2), 3) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

  1. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:

- in corrispondenza del n.c. 112 bis;

- immediatamente a SUD del n.c. 100;

- a SUD del n.c. 88;

istituiti con l'ordinanza n. 1077 prot. 186 del 25.03.2003;

3)la conferma delle aree ad personam riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati

sul lato EST della carreggiata OVEST

sul lato OVEST della carreggiata EST

l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "a spina" nelle apposite anse attrezzate, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

sul lato EST della carreggiata EST

1)l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila ", fatta eccezione per i tratti di cui ai punti 2) e 3) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

2)la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto con disposizione "in fila", nei tratti sotto elencati:

-immediatamente a NORD del n.c. 53, istituito con l'ordinanza n. 1077 prot. 186 del 25.03.2003;

3) la conferma dei provvedimenti istituiti con l'ordinanza n. 2455 prot. 427 del 4.08.2000 di seguito elencati:

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con la fermata consentita ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della carreggiata EST a partire da circa m 30.00 a NORD del protendimento ideale del f. NORD del ponte Balbis, per un tratto complessivo di m 36.00 circa, in direzione NORD, separato da due tratti evidenziati da linea gialla a zig zag di m 12.00 caduno;
  2. dell'istituzione del divieto di fermata, sul lato EST della carreggiata EST a partire da m 30.00 circa a NORD del protendimento del f. NORD del ponte Balbis sino all'intersezione con la via Cellini, fatta eccezione per il tratto di cui al punto 1);

3) l'istituzione del divieto di fermata, sul lato OVEST della carreggiata EST a partire da m 23.00 circa a NORD del protedimento ideale del f. NORD del ponte Balbis e procedendo verso NORD per un tratto di m 60.00 circa, eccetto il tratto di cui al punto 1);

l'istituzione della sosta a pagamento, su ambo i lati, con disposizione ""in fila", con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati;

  1. l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine", disposti su due file parallele, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
  3. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nei giusti sensi di marcia, rispettivamente:

nel varco NORD, da EST verso OVEST;

nel varco SUD, da OVEST verso EST;

  1. l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine", disposti su due file parallele, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
  3. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nei giusti sensi di marcia, rispettivamente:

nel varco NORD, da EST verso OVEST;

nel varco SUD, da OVEST verso EST;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)