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ORDINANZA N. 1187

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 201

LOCALITĄ via Bologna

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 1/04/03

LB/VARIE03/bologna

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 72 prot. n. 69 del 23.01.1992 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta riservata agli autoveicoli in dotazione alla Polizia di Stato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato Nord/Ovest di via Bologna per un tratto di m 10.00 partendo a Sud/Ovest dell'ingresso carraio contraddistinto con il n.c. 53 procedendo verso Sud/Ovest;

Vista la richiesta del Commissariato di P.S. - Barriera Milano;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bologna

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per motivi di sicurezza e ordine pubblico, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli della Polizia di Stato e in servizio autorizzato, muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato NORD della via a partire dal f.f. OVEST di corso Novara e procedendo verso OVEST per un tratto di m 100 circa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 72 prot. n. 69 del 23.01.1992, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)