ORDINANZA N. 1096 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 194 |
LOCALITĄ Via Massari |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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del 26/03 |
LB/VARIE03/massari |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2784 prot. n. 495 del 13.09.00 che istituiva in via Massari nel tratto compreso tra via Chiesa della Salute e via Grosso il limite massimo di velocità di 30 km/h e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all'intersezione con via Bettazzi;
Considerato che con successiva ordinanza n. 797 prot. n. 127 del 4.03.03 sono stati istituiti in via Massari, nel tratto compreso tra via Grosso e la carreggiata di collegamento con via Cerrione: al punto 1) il limite di velocità di 30 km/h, al punto 2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico e al punto 3) la realizzazione di un'area stradale rialzata con funzione di rallentatore della velocità, si rende necessario revocare l'ordinanza n. 2784 del 13.09.00 e integrare l'ordinanza n. 797 suddetta, con l'estensione del limite di velocità fino a via Chiesa della Salute;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Massari
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |