ORDINANZA N. 1078 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 187 |
LOCALITÀ area Raffaello/Bramante |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 25/03 |
GI/VARIE03/3faseraffaello |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2 4115/006 dell'11 giugno 2002, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Piano di dettaglio della circolazione e della sosta denominato "Raffaello - Bramante" - Ampliamento della sosta a pagamento fino a corso Bramante ";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 89 del 3 luglio 2002 (proposta dalla G.C. 28 maggio 2002) n. mecc 200203695/06, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Provvedimenti per il governo della Mobilità nel periodo dei grandi cantieri Riorganizzazione dei sistemi tariffari della sosta e del trasporto pubblico locale ."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2003 717/006 dell'11 febbraio 2003, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Sosta a pagamento nuova area "Raffaello - Bramante" - Approvazione tariffa ridotta:
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
all'interno del perimetro di cui al punto 1), nei luoghi ove è istituita la sosta a pagamento, è fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto pagamento della sosta;
la sosta di cui al punto 1) sulle sedi stradali comprese all'interno di detto perimetro è pertanto subordinata al pagamento della tariffa oraria di € ,50;
I parcheggi così istituiti verranno gestiti dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel contratto di servizio tra la Città e il GTT relativamente alla sosta a pagamento.
Vengono confermate le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, così come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 1996 (mecc. 9601243/06);
sono esentate dal pagamento della sosta tutte le categorie di veicoli sotto elencate:
a)mezzi di trasporto pubblico;
b)biciclette;
c)motocarrozzette ad uso degli invalidi;
c)ciclomotori;
d)motoveicoli;
e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
f)autoveicoli per trasporto funebre;
g)macchine operatrici;
h)veicoli in servizio di piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;
i)veicoli per trasporto collettivo di persone;
l)autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile o carburante agli stabili ed agli impianti di distribuzione;
m)veicoli adibiti al trasporto merci impiegati per l'approvvigionamento delle attività commerciali;
n)veicoli impiegati per le attività dei cantieri
o)veicoli delle Forze Armate e di Polizia, veicoli della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza,
p)veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede dell'organo rappresentativo all'interno del comune di Torino o quantomeno una sede decentrata, delle Aziende Sanitarie locali (ASL), Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), e Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) con sede in Torino, nonché le Società di proprietà della Città di Torino o comunque controllate dalla medesima, dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio attraverso la dicitura dell'ente o della società di appartenenza riportata all'esterno (ad esempio fiancata) del veicolo;
q)autovetture di car-sharing (veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile);
2)la sospensione dei provvedimenti attuativi della sosta a pagamento laddove siano in contrasto con eventuali autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico;
3)l'attuazione della presente ordinanza sarà disposta attraverso l'adozione di specifiche ordinanze di regolamentazione viabile delle vie, corsi e piazze ubicati all'interno del perimetro suddetto;
4)la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |