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ORDINANZA N. 1062

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 180

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Giotto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 24.03.2003

GI/VARIE03/2^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giotto

nel tratto: corso Bramante - corso Dante

1) l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati della via, con disposizione "in fila", fatta eccezione per i tratti e per gli orari di cui ai punti 2) e 3) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

  1. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno,

sul lato OVEST della via

sul lato EST della via

- a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 25/bis;

istituite con l'ordinanza n 948 prot. 157 del 17.03.2003;

-in prossimità dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 8, sede della filiale C.R.T., per un posto auto, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali eccetto il sabato, istituita con l'ordinanza n. 1432 prot. 1251 del 24.07.97;

3)la conferma delle aree ad personam riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:

sul lato EST della via

4)la revoca dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico, istituito sul lato OVEST della via, per un tratto di m 10.00 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 16, istituita con l'ordinanza n. 1261/1141 del 24.12.91;

5)la revoca del divieto di sosta permanente per un tratto di m 10 lungo il lato EST della via a partire da m 30 dal f.f. nord di via Canova con direzione nord, istituito con l'ordinanza n. 310 prot. 1801 del 26 ottobre 1971;

6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)