ORDINANZA N. 1060
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 178 |
LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Cellini |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 24.03.2003 |
GI/VARIE03/2^ FASE |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Cellini
tratto: carreggiata OVEST di corso Massimo d'Azeglio - via Muratori
b) immediatamente ad EST del n.c. 12;
c) immediatamente ad EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 18;
istituite con l'ordinanza n. 854 prot. 134 del 7.03.2003;
-sul lato NORD della via, immediatamente ad OVEST del n.c. 1;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)