ORDINANZA N.1056

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n 686TLOCALITĄ Parco Ruffini

del 21.03.2003CIRCOSCRIZIONE N. 4

AS/lunapark

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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo, Vicedirezione Sport e Tempo Libero Ufficio Spettacoli Viaggianti, relativa allo svolgimento del luna park primaverile;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sino al 25 aprile 2003

Parco Ruffini, area adibita a parcheggio, situata a NORD di Corso Lione di fronte a Corso Piaggia

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, compresa l'area di rifornimento caravan;, dalle ore ,00 alle ore 24,00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, e per i camper per il rifornimento idrico;
  2. il consenso al transito e alla sosta, dalle ore 6,00 alle ore 14,00, e per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di rifornimento delle attività presenti nella zona, compreso il chiosco-bar;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA