ORDINANZA N. 1038
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 669 T |
LOCALITĄ Area Centrale |
del 19.03.2003 |
CIRCOSCRIZIONI N. 1 |
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 23 marzo 2003 nell'ambito delle "Giornate Ecologiche 2003"
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale, mecc. n. 2003 1938/21, recante l'oggetto: "Domenica Ecologica 23 marzo 2003 - Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare e promozione del trasporto pubblico urbano";
Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
il giorno 23 marzo 2003
1. l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I (tutti i confini dell'area sono esclusi).
Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione:
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
2. la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali a cura della Città, per l'area centrale, e delle Circoscrizioni interessate, per le rispettive zone di competenza territoriale, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco.
3. il Comando del Corpo di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.
4. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)