ORDINANZA N. 1038

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 669 T

LOCALITĄ Area Centrale

del 19.03.2003

CIRCOSCRIZIONI N. 1

Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 23 marzo 2003 nell'ambito delle "Giornate Ecologiche 2003"

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, mecc. n. 2003 1938/21, recante l'oggetto: "Domenica Ecologica 23 marzo 2003 - Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare e promozione del trasporto pubblico urbano";

Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

il giorno 23 marzo 2003

1. l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I (tutti i confini dell'area sono esclusi).

Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:

  1. taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
  2. veicoli delle Forze Armate, dell' ASL di Torino, dell'ARPA di Torino, delle Aziende Ospedaliere di Torino e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
  3. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
  4. veicoli elettrici o ibridi se circolanti con la trazione elettrica;
  5. veicoli a metano e a GPL;
  6. veicoli del servizio car sharing;
  7. veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata. I suddetti veicoli sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.

Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione:

  1. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
  2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
  3. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
  4. veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
  5. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
  6. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica nonché veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine, in servizio nella giornata di domenica, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;
  7. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;
  8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti per battesimi, cresime e comunioni);
  9. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
  10. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Viabilità e Traffico - Ufficio Coordinamento Attività Suolo Pubblico e dal Servizio Centrale Affari Istituzionali - Settore COTSP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
  11. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano; interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
  12. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune e nell'organizzazione della manifestazione "Cioccolatò", forniti di appositi contrassegni rilasciati dai Settori competenti;
  13. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
  14. incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
  15. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
  16. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
  17. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
  18. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;
  19. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

2. la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali a cura della Città, per l'area centrale, e delle Circoscrizioni interessate, per le rispettive zone di competenza territoriale, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco.

3. il Comando del Corpo di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

4. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi di legge.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)