Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 923

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ- SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 152

LOCALITĄ corso Bramante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 13/03

GI/VARIE03/bramante

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 28/27 prot. 1945 del 30 gennaio 1980, con la quale veniva istituito in corso Bramante il divieto di sosta permanente su tutta la carreggiata lungo il sottopasso del cavalcaferrovia di corso Bramante sita a EST della Ferrovia in protendimento della futura via Bona nel tratto compreso tra la carreggiata a raso NORD e quella a raso SUD del suddetto corso Bramante;

Viste le segnalazioni pervenute al Settore relative alla presenza dei veicoli in sosta irregolare lungo i lati del sottopasso di corso Bramante e visti gli elaborati del Civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Bramante

  1. la posa di n. 5 dissuasori della sosta del tipo "piramide", sul lato SUD della carreggiata a raso NORD, a partire dal lato EST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata NORD e carreggiata SUD del corso, a m .50 circa dal ciglio di margine;
  2. l'istituzione del divieto di fermata in corrispondenza del tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la posa di n 8 dissuasori della sosta del tipo "piramide" , sui lati EST ed OVEST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata NORD e la carreggiata SUD del corso, a m .50 dal ciglio di margine, rispettivamente:

- n. 4 di cui n. 2 ad EST e n. 2 ad OVEST a NORD della carreggiata SUD;

  1. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati della carreggiata di collegamento di cui al punto 3) suddetto, a partire dal f. di protendimento ideale dei rispettivi ciglio di margine SUD della carreggiata NORD e NORD della carreggiata SUD;
  2. la posa di n. 2 dissuasori di sosta del tipo "piramide", sul lato NORD, della carreggiata a raso SUD, immediatamente ad EST della carreggiata di collegamento, a m .50 circa dal ciglio di margine;
  3. l'istituzione del divieto di fermata in corrispondenza del tratto di cui al punto 5) suddetto;
  4. la revoca dell' ordinanza n. 28/27 prot. 1945 del 30 gennaio 1980, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)