DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 496T
LOCALITÀ piazza della Vittoria, ecc.
data 27/02/03
CIRCOSCRIZIONE N. 5
prot. n. 7654 III 2.8
DC/Ord. Varie/O.S.P./Carnevale/vittoria
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 448/03
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Vicario Parrocchiale della Parrocchia Nostra Signora della Salute, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della sfilata del Carnevale di Borgo Vittoria;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 2/03
in
piazza della Vittoria
via Villar, nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza Chiesa della Salute
piazza Chiesa della Salute
via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra piazza Chiesa della Salute e via del Ridotto
via del Ridotto, nel
tratto compreso tra via Chiesa della Salute e largo Stradella
largo Stradella
via Gramegna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Giachino
via Giachino, nel tratto compreso tra via Gramegna e largo Giachino
largo Giachino
via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Giachino e via Breglio
via Breglio, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Conte di Roccavione
via Conte di Roccavione, nel tratto compreso tra via Breglio e via Saorgio
via Saorgio, nel tratto compreso tra via Conte di Roccavione e via Chiesa della Salute
via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra via Saorgio e piazza Chiesa della Salute
via Vibò, nel tratto compreso tra piazza Chiesa della Salute e piazza della Vittoria
l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 14.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata di carnevale di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
sia garantito il transito in sicurezza dei mezzi pubblici;
la sede tranviaria dovrà essere protetta con idoneo transennamento longitudinale o mediante delineatori speciali temporanei, da collocare a non meno di m 1,50 dal regolo tramviario, tali da costituire una delimitazione fisica continua e ben visibile;
in alternativa al punto precedente, il transito dei veicoli tramviari potrà avvenire solo se in assoluta sicurezza per i pedoni, qualora presenti su carreggiata veicolare; pertanto gli organizzatori dovranno predisporre, con proprio personale, un idoneo servizio d'ordine su biciclette o motocicli ai lati della motrice in movimento, oppure far precedere il transito del tram da un autoveicolo dotato di dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del Vicario Parrocchiale, Don Danilo Magni, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.