ORDINANZA N. 704

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. int. n.445tLOCALITĄ VIA RENIER

del25.2.2003CIRCOSCRIZIONE N. 3

Prot. 7066 del 21.02.03 III.2.8 vs/12/lavori privati03/renier

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.13.1992 n. 495;

Vista la richiesta dello Studio Mellano Associati, relativa ai lavori di opere di urbanizzazione in ex Area Lancia ;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in via Renier, tratto: via Caraglio - via Issiglio

dal 3 marzo 2003 al 31 maggio 2003

-l'istituzione del divieto sosta, su ambo i lati quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentale utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

-l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da EST verso OVEST ;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni:

che l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dei lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presene ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA