ORDINANZA N.674 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. N. 112 H III.1.1 |
LOCALITĄ: Corso Regio Parco, 46 |
Del 24.2.03 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
(Riserva di sosta ad uso disabile) |
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SB/sa /disabile/ad p./ Regio Parco 46 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n 6039 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Corso Regio Parco, 46, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;
Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento specificato in dispositivo, in accoglimento alla predetta richiesta, purchè dagli accertamenti disposti dal Corpo di Polizia Municipale, risultino confermati i requisiti oggettivi necessari per ottenere la riserva di sosta del veicolo al servizio del richiedente;
ORDINA
In Corso Regio Parco
l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 6039, per un posto auto, sul lato SUD della carreggiata SUD a partire da m. 3 circa ad OVEST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 46;
la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)